Organi
I diversi organi collegiali a livello nazionale, provinciale e scolastico garantiscono il flusso di informazioni, lo scambio di opinioni, la cooperazione attiva e la partecipazione democratica di tutti i membri delle comunità scolastiche.
Gli ambiti di competenza e il funzionamento degli organi collegiali provinciali e d’istituto sono regolati dalle leggi provinciali n. 36 del 1976 (link esterno), n. 20 del 1995 (link esterno) e n. 12 del 2000 (link esterno).
Organi scolastici
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è l’organo consultivo più importante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è composto da 36 membri. Le competenze, la composizione, gli organi, la struttura e il funzionamento del CSPI sono regolamentati dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Il Consiglio scolastico provinciale è l’organo consultivo dell’amministrazione provinciale in ambito scolastico. Le competenze, la composizione, i compiti, la struttura e il funzionamento del CSP sono regolati dalla legge provinciale n. 24 del 12 dicembre 1996 (link esterno)
Il Consiglio scolastico provinciale interviene su questioni importanti in ambito scolastico ed esprime pareri su proposte di legge provinciali concernenti l’educazione e la formazione.
Il Consiglio scolastico provinciale resta in carica 4 anni scolastici e si articola in un’assemblea plenaria e tre sezioni (italiana, tedesca e ladina). Si riunisce in assemblea plenaria per trattare temi che riguardano tutte le scuole.
// Comitato dei genitori
Il Comitato dei genitori è un organo consultivo dell’istituzione scolastica ed è composto da tutte le rappresentanti e tutti i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe.
Le sue competenze e attività sono stabilite dall’articolo 10 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.
// Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno. Il Comitato è composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti. Il Comitato è presieduto dalla/dal dirigente d’istituto e resta in carica tre anni.
Competenze
Il Comitato è chiamato ad esprimere pareri in relazione al servizio prestato dalle docenti e dai docenti durante il periodo d’inserimento professionale (1°anno) e durante l’anno di formazione e prova.
Inoltre, il Comitato procede ad una valutazione del servizio prestato ogni volta che la docente interessata o il docente interessato lo richieda.
// Organo interno di garanzia
L’Organo interno di garanzia tratta i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari inflitte da docenti o organi collegiali. Su richiesta si esprime anche riguardo a conflitti in merito all’applicazione e alla violazione dello statuto dello studente e della studentessa.
Composizione
Istituti comprensivi:
- almeno due rappresentanti dei genitori, dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici,
- almeno due rappresentanti del personale docente, dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici,
- la/il dirigente d’istituto
Nelle scuole secondarie di secondo grado al posto di una/un rappresentante dei genitori vi è una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti.
Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico.
L’Organo di garanzia è presieduto da una/un rappresentante dei genitori.
Durata della carica: massimo 3 anni.
L’attività dell’Organo di garanzia è definita dettagliatamente dall’articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2523 del 21 luglio 2003.
// Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti è composto dalla/dal dirigente d’istituto e da tutti i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.
Esso
- delibera in merito all’attività didattica, nel rispetto della libertà d’insegnamento,
- elabora la bozza del piano triennale dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi della/del dirigente d’istituto e la inoltra al Consiglio d’istituto,
- stabilisce, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le modalità e i criteri per la valutazione delle alunne e degli alunni, ovvero delle studentesse e degli studenti,
- definisce i criteri per il riconoscimento di crediti e il recupero dei debiti formativi,
- stabilisce annualmente i punti fondamentali e gli ambiti oggetto della valutazione interna d’istituto,
- sceglie i libri di testo e gli strumenti didattici
- progetta e decide le iniziative di aggiornamento del personale docente
- stabilisce i criteri didattico-metodologici degli interventi didattici integrativi.
// Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è un organo nel quale cooperano diversi membri della comunità scolastica. Esso si occupa di questioni didattiche, organizzative e pedagogiche.
È composto da:
- la/il dirigente d’istituto
- le/i docenti della classe
- 2 rappresentanti dei genitori
- 2 rappresentanti degli studenti (presso le scuole secondarie di secondo grado).
Alle riunioni dei Consigli di classe possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le collaboratrici/i collaboratori per l’integrazione.
Il Consiglio è presieduto dalla/dal dirigente d’istituto o da una/un docente della classe che abbia ricevuto la relativa delega.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti restano in carica per 3 anni scolastici, qualora i loro figli ovvero loro stessi permangano nello stesso grado di scuola.
In base all’ordine del giorno il Consiglio si riunisce in forma allargata, ovvero con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e, eventualmente, degli studenti, o in sedute riservate ai soli docenti.
Competenze del Consiglio di classe completo dei rappresentanti dei genitori e, eventualmente, degli studenti:
- elaborazione di proposte per l’azione educativa e didattica
- presentazione dell’offerta formativa e di progetti particolari rivolti alla classe
- elaborazione di proposte per l’adozione di libri di testo e materiale didattico
- adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di alunne e alunni o studentesse e studenti in base al regolamento interno della scuola.
Competenze del Consiglio di classe con la sola componente docente:
- coordinazione delle attività didattiche e della cooperazione interdisciplinare fra docenti
- verifica dello stato di attuazione delle attività didattiche ed educative programmate
- valutazione dei processi di apprendimento e del comportamento delle alunne e degli alunni, ovvero delle studentesse e degli studenti.
// Consiglio d’istituto
Il Consiglio d’istituto è responsabile dell’organizzazione e della programmazione dell’attività scolastica in generale. In esso sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.
Rientrano fra le più importanti competenze del Consiglio d’istituto:
- la deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
- la determinazione di criteri e modalità per l’amministrazione del patrimonio e l’utilizzo dei mezzi finanziari per lo svolgimento dell’attività scolastica,
- l’approvazione del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF),
- l’approvazione dell’orario delle attività didattiche e la definizione del piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche,
- la determinazione dell’ammontare dei contributi a carico delle famiglie (per materiale scolastico, gite didattiche, viaggi d’istruzione, ecc.),
- la regolamentazione di ulteriori aspetti della vita scolastica in generale, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.
Il Consiglio d’istituto è composto da 14 membri. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado nello specifico da:
- 6 rappresentanti del personale docente*
- 6 rappresentanti dei genitori
- la responsabile amministrativa /il responsabile amministrativo
- la/il dirigente d’istituto.
Per la scuola secondaria di secondo grado nello specifico da:
- 6 rappresentanti del personale docente
- 3 rappresentanti dei genitori
- 3 rappresentanti delle studentesse e degli studenti
- la responsabile amministrativa /il responsabile amministrativo
- la/il dirigente d’istituto.
Presso le scuole ladine la rappresentanza del personale docente è composta da:
- 2 docenti di materie insegnate in lingua italiana
- 2 docenti di materie insegnate in lingua tedesca
- 1 docente di lingua e cultura ladine
- il posto rimanente è assegnato alla prima/al primo docente non eletta/eletto.
Organi collegiali
La Legge Provinciale n. 20 del 1995 (link esterno) prevede che per il sistema educativo di istruzione e formazione di ciascun gruppo linguistico sia istituita una Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti. Si tratta di un organo consultivo dell’amministrazione provinciale per questioni scolastiche; viene eletta democraticamente e funge da portavoce delle studentesse e degli studenti.
La Consulta provinciale è composta da due membri del comitato studentesco di ciascuna scuola secondaria di secondo grado.
Durata del mandato
La Consulta resta in carica permanentemente; i membri restano in carica 3 anni scolastici. Essi decadono da questo organo quando non frequentano più la scuola o si trasferiscono in un’altra istituzione scolastica.
Competenze
La Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti ha il compito di formulare proposte per migliorare i vari aspetti della vita scolastica. Le proposte vanno presentate, a seconda degli ambiti di competenza, agli enti locali o all’amministrazione provinciale.
La Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti
- interviene su questioni di politica scolastica che interessano in modo particolare le studentesse e gli studenti,
- promuove la collaborazione fra le scuole secondarie di secondo grado,
- favorisce la comunicazione fra studentesse e studenti, genitori e docenti,
- affronta problematiche scolastiche, elabora proposte e le presenta all’opinione pubblica,
- sostiene iniziative proposte da e rivolte a studentesse e studenti.
La Legge Provinciale n. 20 del 1995 (link esterno) prevede che per il sistema educativo di istruzione e formazione di ciascun gruppo linguistico sia istituita una Consulta provinciale dei genitori. Si tratta di un organo consultivo dell’amministrazione provinciale per questioni scolastiche; viene eletta democraticamente e funge da portavoce dei genitori. La Consulta provinciale è composta da un genitore per ciascuna istituzione scolastica e da un genitore per ciascun circolo didattico di scuola materna; essi sono nominati dall’intendente scolastica/scolastico.
Durata del mandato
Le Consulte restano in carica permanentemente; i membri delle Consulte restano in carica 3 anni scolastici e decadono quando non hanno più figli frequentanti la scuola per la quale sono stati nominati.
Competenze
La Consulta provinciale dei genitori ha il compito di formulare proposte per migliorare i vari aspetti della vita scolastica. Le proposte vanno presentate, a seconda degli ambiti di competenza, agli enti locali o all’amministrazione provinciale.
I membri della Consulta dei genitori
- fanno parte del Comitato dei genitori della scuola di provenienza,
- partecipano alle riunioni della Consulta e alle attività di aggiornamento e formazione da essa promosse,
- partecipano con ruolo consultivo alle riunioni del Consiglio d’istituto,
- collaborano con la/il presidente del Comitato dei genitori e del Consiglio d’istituto,
- forniscono informazioni al Comitato dei genitori,
- tengono i contatti con la/il dirigente dell’istituto per cui sono stati nominati,
- tengono i contatti con i membri del direttivo della Consulta dei genitori,
- organizzano manifestazioni informative in collaborazione con la/il presidente del Comitato dei genitori
- hanno diritto al rimborso spese di viaggio ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali.